Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Società tra professionisti multidisciplinari).
1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è sostituito dal seguente:
«1. La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti».
2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, è abrogato.