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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
31.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni per lo scioglimento o la trasformazione delle società immobiliari).

  1. Al fine di adeguare i valori contabili degli immobili ai valori di mercato e di favorire lo sviluppo del settore delle compravendite immobiliari, le società il cui valore del patrimonio alla data del 31 dicembre 2014 è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino titolari della quota di partecipazione, direttamente o per il tramite di una società fiduciaria, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
  2. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o, nel caso di trasformazione in società semplice, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.
  3. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva.
  4. Per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento e non spetta il credito d'imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
  5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote qualifica come utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione:
   a) le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2;
   b) gli importi di cui alla lettera a) non costituiscono redditi per i soci.

  6. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
  7. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni e se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui all'articolo 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.
  8. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dall'articolo 52, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  9. Nell'applicazione dei moltiplicatori si tiene conto delle rivalutazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  10. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 9 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione della società.
  11. Per il medesimo periodo d'imposta di cui al comma 10 alle società che si avvalgono della disciplina ivi prevista non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  12. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  13. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dall'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente, nel rispetto delle condizioni prescritte e tenuto conto delle rivalutazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  14. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i criteri di cui al comma 12 del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 50, 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure stabilite ai sensi del presente comma.
  15. L'applicazione di cui al comma 13 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
  16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.