Sostituirlo con il seguente:
Art. 30.
(Misure per incrementare la disponibilità del servizio notarile).
1. All'articolo 26 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il notaio potrà, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana».