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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
30.16.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.
  3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.