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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.99.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.99.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis; e, dopo il comma 1, inserire i seguenti: 1-bis. Lo sconto di cui al comma 1, non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le aree territoriali nelle quali il rapporto tra il numero degli assicurati delle classi di merito più virtuose rispetto al numero degli assicurati è inferiore alla media nazionale. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
  1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.