Dopo il comma 1, inserire il seguente:
41-bis. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto pari ad almeno il 50 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui rassicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.