stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.78.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.78.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sostituire le parole: praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: una riduzione significativa del premio rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione e si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.