Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, sostituire le parole: significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato con le seguenti: minimo del 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato, con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.