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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.66.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.66.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e conseguentemente sopprimere il comma 4;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  11-bis. Resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
  1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.