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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.33.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.33.

  Al comma 1, nella novellazione dell'Art. 132-ter del codice delle assicurazioni private, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, inserire, dopo il comma 1 il seguente:
  1-bis. Al capo III del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
   «Art. 142-quater. (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo nonché nullità delle clausole assicurative vessatorie). 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
   2. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 132-ter, le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».