Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice della assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.