Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis) Le assicurazioni, per valutare i fattori di rischi incidenti sui premi delle polizze assicurative, sono tenute a seguire criteri di valutazione aventi come riferimento l'ambito geografico regionale, e non a livello comunale.