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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.117.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.117.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, apportare le seguenti:
   a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo stesso obbligo, oltre che agli agenti di assicurazione di cui all'articolo 109, comma 1 lettera a), del presente codice, si applica ai mediatori di assicurazione di cui al medesimo articolo, lettera b), nonché alle banche di cui al medesimo articolo, lettera d). Sono comunque fatte salve le necessarie verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del codice.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.