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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.116.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.116.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento.