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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.115.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.115.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. È facoltà dell'assicurato recedere in qualsiasi momento dal contratto di assicurazione senza oneri o penalità. Il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nel contratto di assicurazione. A seguito della disdetta l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza, entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.