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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.111.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
3.111.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione, inserire le seguenti: e senza alcun costo a carico dell'assicurato;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il mancato rinnovo del contratto per almeno due anni da parte dell'assicurato può comportare l'addebito a suo carico di un contributo una tantum non superiore a euro trenta per la gestione, installazione e rimozione dei dispositivi di cui alla lettera b); a tale propria facoltà l'impresa di assicurazione deve dare particolare evidenza nel contratto. La riduzione del premio prevista nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.