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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.13.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
29.13.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).

  1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».