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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
29.10.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Semplificazioni collegati all'acquisto di abitazioni).

  All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), è aggiungo il seguente comma:
  2-bis. Quando il mutuo è concesso contestualmente all'acquisto di un immobile, avente le agevolazioni fiscali disposte dalla Nota il bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico imposta di registro) ovvero dall'articolo 21, Tabella A, Parte Seconda, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul Valore Aggiunto), è istituita una ipoteca legale, gravante sull'immobile oggetto di acquisto, a favore della banca mutuante, purché nell'atto di acquisto siano riportati, anche in allegato, con specifica approvazione del mutuatario, il testo del mutuo garantito dall'ipoteca legale e le indicazioni previste dagli articoli 2826 e 2839 del codice civile. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla iscrizione d'ufficio dell'ipoteca legale a favore della banca, contestualmente alla trascrizione dell'atto di acquisto, indicando l'eventuale clausola di indicizzazione presente nel mutuo. Ai relativi atti e documenti si applicano le agevolazioni tributarie per il settore del credito disposte dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie). Il mutuo riportato nell'atto di acquisto, od allegata ad esso, è esente da registrazione. La copia in forma esecutiva dell'atto di acquisto costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni a carico del mutuatario. Al notaio non spettano ulteriori compensi o diritti per l'ipoteca legale nascente dall'atto di acquisto».