Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24 comma 2 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo II del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1o settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma 2-bis e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.
2-quater. I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati.».