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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.34.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.34.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

  4-ter. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari.