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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.24.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.24.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.»;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promissaria acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: “autorizzato” sono aggiunte le parole: “ovvero dagli avvocati che le assistono”»;
   e) alla rubrica sopprimere le parole: adibiti ad uso non abitativo.