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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.21.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Misure per i trasferimenti delle prime abitazioni).

  1. Il compenso spettante al notaio per la stipula del contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, avente ad oggetto la conclusione di compravendita per la quale si intenda fruire dell'aliquota prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assorbito nel compenso per la stipula del contratto definitivo, se quest'ultimo è ricevuto o autenticato dallo stesso notaio. In tal caso il compenso predetto non può essere superiore a quello risultante dal parametro per la liquidazione giudiziale dei compensi dei notai previsto per lo stesso atto di compravendita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e la tassa all'archivio notarile per il contratto preliminare non è dovuta.
  2. Ai fini dell'assorbimento del compenso, il contratto preliminare contiene la dichiarazione delle parti di demandare allo stesso notaio la stipula del contratto definitivo, nonché la dichiarazione del promissario acquirente, che alla data del contratto definitivo avrà i requisiti prescritti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di voler usufruire del relativo trattamento tributario.
  3. Quando il compenso per il preliminare è assorbito in quello per il definitivo, il contratto preliminare è iscritto a repertorio dal notaio senza l'indicazione di alcun parametro di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nella casella annotazioni del repertorio del notaio sono riportate con riferimento al contratto preliminare le menzioni del conferimento dell'incarico per la stipula dei contratto definitivo e della dichiarazione sull'applicabilità alla compravendita del trattamento tributario previsto dal comma 1.