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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.013.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
28.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 1, nota II-bis), della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

  1. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo.

  2. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ident. 28.012.