stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.5.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.5.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, alla fine, è inserito il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;
    2) il comma 2 è così sostituito: «2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».
    3) il comma 4 è così sostituito:
  «L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;
    4) il comma 5 è soppresso;
    5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».