Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o social network, sono nulle».