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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.4.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o social network, sono nulle».