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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.36.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.36.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando per la complessità e la natura della prestazione non sia possibile prevederne con esattezza il costo, il professionista è tenuto a comunicare al cliente in forma scritta tutti i parametri e criteri di determinazione dei compenso e gli altri elementi che possono incidere sull'ammontare dello stesso».