Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo».
sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.