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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.33.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.33.
inammissibile

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  «d-bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. Incompatibilità dei pensionati).

  1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non può prevedere dei minimi contributivi obbligatori per i propri iscritti, potendosi calcolare la contribuzione solo ed esclusivamente in riferimento percentuale al reddito dichiarato. 1 contributi percentuali a carico di coloro che già ricevono dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense una prestazione previdenziale, salvo quelle di inabilità ed invalidità, sono uguali ai contributi degli iscritti non percettori di prestazioni previdenziali».