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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.22.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.22.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 4-bis con il seguente:

Art. 4-bis.
(Esercizio dell'attività professionale in forma societaria).

  1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.
  2. Alla società possono partecipare avvocati iscritti all'albo, professionisti iscritti agli albi con la medesima previsione per la costituzione di associazioni multidisciplinari di cui all'articolo 4 e soci di capitale. I soci di capitale non possono essere titolari di più di un terzo dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La quota di diritti economici dei soci di capitale deve essere comunque inferiore alla metà. Lo statuto della società riserva ai soci professionisti le decisioni riguardanti le modalità di esercizio dell'attività professionale.
  3. Quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere professionisti che fanno parte della compagine sociale.
  4. La società risponde per tutte le obbligazioni della società, inclusa la responsabilità per l'attività professionale, salvo che lo statuto preveda diversamente. La società stipula polizze di assicurazione di ammontare adeguato alla dimensione e al rischio dell'attività svolta per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.
  5. I redditi prodotti dalla società tra avvocati si configurano come redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. L'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa. La società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali. Si applicano le disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. I soci professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine.
  8. Le disposizioni sulla disciplina dell'ordinamento forense della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 incompatibili con le disposizioni del presente articolo sono abrogate.