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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.17.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
26.17.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis
(Esercizio della professione forense in forma societaria).

  L'esercizio della professione forense in forma societaria si svolge nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) criteri affinché non possano assumere o mantenere la qualità di soci con finalità di investimento le persone fisiche o giuridiche esercenti attività professionali, economiche o imprenditoriali i cui obiettivi siano in contrasto con il corretto ed autonomo svolgimento delle prestazioni professionali dei soci professionisti»;

  1-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti, i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.
  1-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai redditi di cui al primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-septies. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
   h-bis) le prestazioni rese dai soci professionisti delle società tra professionisti in nome e per conto delle stesse.