Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La banca non può procedere alla stipula di contratti di finanziamento e di mutui prima che il cliente abbia effettuato la presentazione di due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti in oggetto, contenenti le garanzie richieste dalla banca ai fini dell'erogazione del finanziamento o del mutuo, è fatta salva la possibilità per il cliente di esimersi dalla presentazione mediante la sottoscrizione di una liberatoria. In tal caso sarà onere della banca proporre i due preventivi al cliente.».