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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
25.3.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione dei mutuo immobiliare o del credito ai consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa e accessoria all'erogazione del mutuo o del credito sono tenuti a sottoporre al cliente il proprio preventivo;
   b) alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: dei due preventivi con le seguenti: del preventivo;
   c) dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il cliente, debitamente informato al momento della sottoscrizione, ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.».
25. 2. Ginato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «contestuale» con le seguenti: «connessa o accessoria» e alla fine, dopo la parola: «credito» aggiungere il seguente periodo: «e le parole almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio preventivo»;
   b) alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dei due preventivi» con le seguenti: «del preventivo»;
   c) dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis) il comma 3 è sostituito al seguente: «Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto».

ident. 25.4.