Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifica al Testo unico bancario).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:
5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.