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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
24.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica al Testo unico bancario).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:
  5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.