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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
24.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tassi di interesse).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguente:
  1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.