Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che:
a) l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana;
b) l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente.