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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.22.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.22.
inammissibile

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare la concorrenza e di combattere fenomeni di concorrenza sleale i titolari di licenze per gli impianti di distribuzione di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono ogni tre mesi all'Anagrafe ed all'Osservatorio Prezzi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, inerenti la provenienza ed i quantitativi delle forniture dei prodotti acquistati per la vendita sul proprio impianto nel periodo di riferimento della dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione è prevista, a carico dei gestori, una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascun mese di ritardo del termine previsto. In caso di dichiarazione mendace, rilevata nell'ambito dei controlli periodici effettuati dagli organi competenti, è prevista la decadenza della licenza di esercizio oltre alle sanzioni penali per gli illeciti commessi.