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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.18.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'autorizzazione e l'esercizio di depositi costieri di GNL (Gas Naturale Liquefatto) di capacità non superiore a 25.000 metri cubi, è provvisoriamente disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 in materia di GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) in quanto applicabile.
  1-ter. Nell'ambito del recepimento della Direttiva 2014/94/UE, è emanata la normativa specifica per l'autorizzazione e l'esercizio dei depositi costieri di GNL.
  1-quater. Il termine per il recepimento della Direttiva di cui al precedente comma 1-ter è anticipato al 31 dicembre 2015.
  1-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico, nell'ambito delle proprie competenze tariffarie, entro il 31 dicembre 2015, regola l'esercizio commerciale dei depositi costieri di GNL come previsto dal Decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, in applicazione del principio di libero accesso dei terzi alle infrastrutture del settore del gas naturale.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 22 sopprimere le parole: per autotrazione.