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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.17.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.17.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatte salve le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale qualora:
   a) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) siano situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-ter. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferme restando le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza o dall'ente proprietario della strada, sono considerati incompatibili qualora:
   a) siano ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
   b) siano ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  1-quater. L'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultima fattispecie gli impianti di distribuzione carburanti sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina urbanistica delle zone territoriali A.
  1-quinquies. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le istallazioni degli impianti di distribuzione carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.