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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.16.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale è autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con una comunicazione concernente il numero degli impianti e la loro ubicazione. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
  1-ter. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1-bis i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile rispetto alle verifiche effettuate dai Comuni, nonché rispetto alle fattispecie di incompatibilità previste da Leggi Regionali e dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2001 «Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti».
  1-quater. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento già autorizzati da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero non sia in corso un giudizio, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. Contestualmente l'Amministrazione competente dichiara la decadenza dei titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, dandone comunicazione anche al Ministero dello Sviluppo Economico.
  1-quinquies. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1-ter da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5.000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi delle sanzione amministrative di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altro organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la chiusura, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio.