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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.08.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
  1. Al fine di incrementare la concorrenza e la trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti e di tutelare i consumatori, nel caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica, la relativa ricevuta deve riportare, in forma separata e in aggiunta alla voce dell'importo totale del tipo di carburante acquistato, il dettaglio del costo del prodotto e della componente fiscale.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.