Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. l'articolo 5-bis è abrogato;
3. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
4. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi
5. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.