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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.018.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.018.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
   2. All'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio taxi;
   3. l'articolo 5-bis è abrogato;
   4. L'articolo 6 è abrogato; Conseguentemente:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole da «e» sino a «conducente» sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
     1-bis) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;
    b) all'articolo 11-bis, le parole «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «dell'autorizzazione».
   5. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
   6. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi.
   7. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.