stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.015.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.015.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

  1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)», sono soppresse.
  2. Dopo le parole: «Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio» e prima delle parole: «Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare (...)» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».