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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
22.010.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di separazione societaria).

  1. Alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Imprese pubbliche e in monopolio legale).

  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
  2-bis. Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies c.c.
  2-ter. L'obbligo di cui al comma 2-bis non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.
  2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma 2-bis rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2-bis, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
  2-quinquies. L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.
  2-sexies. Nei casi di accertate infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.