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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.9.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Dipartimento per le politiche della Famiglia, sono individuate, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le fasce minime di consumo giornaliero di acqua, energia elettrica e gas, che devono essere garantire, in ogni caso, ai consumatori, tenendo conto della composizione del nucleo familiare cui è destinata l'utenza, da parte del soggetto erogatore, anche nel caso di morosità o insolvenza del consumatore.
  1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono individuate le strategie e le misure idonee per l'abbattimento dei prezzi, applicati al consumatore, dei servizi di erogazione di acqua, energia elettrica e gas, entro le fasce minime garantite di cui al comma precedente.