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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.5.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, adotta le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e predispone la pianificazione di un percorso di riforma graduale dei meccanismi di maggior tutela, in cui siano chiaramente individuati gli interventi che si considera opportuno attuare e le relative tempistiche di implementazione, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione, all'esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati indennizzi ai medesimi consumatori. L'Autorità, annualmente, riferisce al Parlamento sul grado di maturazione del mercato retail, valutando inoltre l'impatto che ciascun intervento ha avuto in termini di capacitazione dei clienti di piccole dimensioni e degli eventuali maggiori oneri a carico dei clienti finali».