Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Dal 1o gennaio 2016 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico».