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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede a regolare i rapporti tra utente e società di distribuzione e società di vendita di elettricità, gas e acqua ai fini del corretto recepimento dell'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in particolare prevedendo degli equi indennizzi a favore dei consumatori.