Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede a regolare i rapporti tra utente e società di distribuzione e società di vendita di elettricità, gas e acqua ai fini del corretto recepimento dell'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in particolare prevedendo degli equi indennizzi a favore dei consumatori.