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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.017.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.017.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disciplina per l'accesso al mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali).

  1. Dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un ”Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  2. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, allorché il richiedente produca la documentazione di cui ai commi 5 e seguenti.
  3. A tal fine, a decorrere dal 1o settembre 2015, le società interessate all'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano apposita richiesta al Ministero dello sviluppo economico. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, riscontrata l'idoneità della documentazione di cui ai commi 5 e seguenti, il Ministero dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 e provvede a iscrivere la società interessata nell'elenco.
  4. Qualora il Ministero dello sviluppo economico verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti del presente articolo può richiedere alla società interessata elementi integrativi ovvero negare il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
  5. La documentazione richiesta per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dello sviluppo economico e necessaria ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
   a) Costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni ovvero società a responsabilità limitata;
   b) Certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
   c) Disponibilità di un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro;
   d) Titolarità di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings), ovvero, qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, disponibilità di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto richiedente.
   e) Insussistenza di stati di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero insussistenza di alcuna procedura avviata per la dichiarazione di una di tali situazioni.

  6. Il rispetto del requisito di cui al comma 5, lettera e), deve essere attestato anche in relazione ad eventuali imprese partecipate in misura superiore al 10 per cento dal soggetto richiedente l'autorizzazione di cui al medesimo comma 2.
  7. Qualora il soggetto richiedente si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposto alla relativa procedura di ammissione, lo stesso è tenuto a produrre la relazione di cui al comma 5, lettera (a) del medesimo articolo attestante, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali.
  8. Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione comunque superiore al 10 per cento sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza di una delle situazioni di seguito elencate:
    i) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi e comunque tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    ii) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
    iii) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
     a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari;
     alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
     alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
     alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  9. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora venga meno anche solo uno dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti.
  10. La revoca di una autorizzazione per la vendita di energia elettrica costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di energia elettrica alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
  11. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di 12 mesi.