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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.015.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
21.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Dopo l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento di valore non inferiore ai venticinque milioni di euro e non superiore ai cento milioni di euro, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.